L’ occupazione acquisitiva tende a ratificare una situazione di fatto derivante da illegalità commesse dalla p.a. nonché a regolarne le conseguenze tra il privato cittadino e la p.a. e consente a quest’ultima di trarre beneficio da un suo comportamento illegale. Che intervenga in forza di un principio giurisprudenziale o di una disposizione normativa come l’art. 43 del testo unico sull’espropriazione, l’ occupazione acquisitiva non può costituire un’alternativa all’espropriazione secondo le forme prescritte. In assenza di un atto formale di trasferimento di proprietà e in assenza di una sentenza nazionale che dichiari tale trasferimento come avvenuto e che ne chiarisca, una volta per tutte, le circostanze esatte, la Corte ritiene che la perdita dell’assoluta disponibilità del terreno associata con l’impossibilità di porre rimedio alla situazione contestata ha comportato conseguenze molto gravi poiché vi è stata un’espropriazione di fatto incompatibile con il diritto al rispetto dei beni (si veda la sentenza Papamichalopoulos e altri/Grecia del 24 giugno 1993, serie A n. 260 B, par. 45) e non conforme al principio della preminenza del diritto
Autorità: Corte europea dir. uomo sez. III
Data: 02 marzo 2006
Numero: n. 20935
Parti: Izzo C. Italia