L’onere della prova in materia di responsabilità medica grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico-chirurgico, in particolare "il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo flesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari

Autorità:  Tribunale  Roma  sez. II
Data:  03 settembre 2009
Numero:  n. 17915

 

Il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l’obbligazione professionale in un’obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque quale criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Le argomentazioni a base di questa scelta ermeneutica sono sicuramente valide, in quanto porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. Infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato od inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della stazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto

Autorità:  Tribunale  Bari  sez. II
Data:  08 luglio 2009
Numero:  n. 2300

 

In tema di responsabilità medica , ove il convenuto non riesca a dare la prova della corretta esecuzione della prestazione, anche in ipotesi di mancanza di certezza sulla causa delle problematiche, deve ritenersi che l’origine di queste possa essere ascritta ad un errore professionale

Autorità:  Tribunale  Milano  sez. V
Data:  30 giugno 2009
Numero:  n. 7282