Il presente appello è proposto dal Comune di San Potito Sannitico e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso proposto in quella sede dal sig. M. A., il quale aveva dedotto l’illegittimità della delibera adottata dalla Giunta comunale relativamente al rinnovamento della procedura concorsuale, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, che aveva ordinato la rinnovazione del procedimento concorsuale.
Avverso la sentenza suddetta, il Comune appellante propone i seguenti motivi di appello:
Carenza di interesse, in quanto è stato ormai accertato con sentenza passata in giudicato la differenza di valutazione tra il S. e il M., per cui a nulla rileverebbe l’errore formale;
Inammissibilità del ricorso di primo grado; in quanto la questione doveva essere sottoposta al rito dell’ottemperanza;
Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di esecuzione del giudicato amministrativo e violazione degli artt. 32 e segg. della legge n. 142 del 1990, in quanto nella specie occorreva soltanto modificare i punteggi attribuiti dalla Commissione, specificamente indicati dal Consiglio di Stato, per cui non era necessario procedere alla riconvocazione della commissione giudicatrice.
Si costituisce in giudizio il controinteressato S. G., il quale chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, rilevando tra l’altro il decesso del M..
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.

DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la morte del soggetto resistente non determina la interruzione del giudizio, in quanto la relativa dichiarazione, avente natura negoziale, non è stata compiuta dal difensore della parte, a nulla rilevando che l’evento sia stato portato a conoscenza del collegio da un’altra parte mediante deposito del certificato di morte.
Ciò premesso, l’appello è infondato.
Va rilevato, infatti, che l’Amministrazione comunale di San Potito Sannitico ha, sì, dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, procedendo a rettificare i punteggi attribuiti ai candidati del concorso comunale, ma ha operato in modo non conforme alle regole giuridiche in materia di concorsi della pubblica amministrazione.
Ora, nella specie, il provvedimento emanato in quanto conforme alla sentenza da ottemperare, non è sindacabile con il giudizio di ottemperanza, mentre la questione della sua illegittimità, per incompetenza della Giunta, deve esser fatta valere con il giudizio di legittimità, trattandosi di un nuovo provvedimento dell’amministrazione non censurabile per violazione del giudicato.
Venendo al merito della questione, va ricordato che allorquando si procede a modificare un atto (nella specie il procedimento valutativo dei candidati al concorso per geometra comunale), è competente lo stesso organo che ha emanato il provvedimento originario.
Così, nella specie, poiché la valutazione dei candidati al concorso in parola era stata affidata ad una apposita commissione esaminatrice, che aveva provveduto alla redazione dei verbali relativi e alla formulazione della graduatoria di merito, alla stessa doveva essere commessa la rinnovazione del procedimento, senza che fosse possibile (anche trattandosi di mere correzioni di punteggio) che a ciò provvedesse un organo (la Giunta municipale), sprovvista all’uopo della relativa competenza.
Va ricordato, invero, che la commissione esaminatrice di un concorso è un organo straordinario della pubblica amministrazione al quale è confidato un compito relativo a discrezionalità tecnica, e questa resta tale, senza possibilità di modificazioni, anche quando occorre procedere a porre in essere delle modifiche.
L’appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il vincitore in primo grado.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
rigetta l ‘appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 FEB. 2011.