Il ricorrente – che, condannato per omicidio, era stato trattenuto in carcere allo spirare del termine per il rilascio, in considerazione della sua presunta pericolosità – lamentava di non essersi potuto rivolgere ad un organo giurisdizionale che verificasse la legittimità della protrazione della sua reclusione e di non aver ottenuto un risarcimento per ingiusta detenzione . La Corte ha innanzitutto riscontrato una violazione dell’art. 5 paragrafo 4 Cedu, ritenendo particolarmente significativo che non fosse stata fissata alcuna udienza per escutere eventuali testimoni, al fine di appurare l’effettiva pericolosità del soggetto. Considerato poi che il ricorrente non aveva potuto ottenere una verifica della legittimità della detenzione cui era stato sottoposto, la Corte ha ritenuto di dover accogliere anche il secondo motivo di doglianza, rilevando come non sussistessero nell’ordinamento nazionale strumenti idonei ad assicurare un risarcimento per l’ ingiusta detenzione subita dal ricorrente. I giudici di Strasburgo hanno, infine, rammentato che l’applicabilità dell’art. 5 paragrafo 5 Cedu prescinde dall’accertamento in ambito nazionale dall’illegittimità della detenzione e dalla prova che, nonostante la violazione, la persona sia stata nel frattempo rilasciata
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 16 ottobre 2003
Numero:
Parti: W. C. Regno Unito