Il ricorrente, proprietario dell’unità abitativa residenziale sita all’ultimo piano dell’edificio condominiale sito in omissis a Sarzana, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore della società controinteressata avente ad oggetto la realizzazione di nuove unità abitative sul lastrico solare del condominio.
Nelle premesse dell’atto introduttivo si dà atto che già in precedenza il Comune aveva rilasciato per la medesima vicenda permesso di costruire, autonomamente impugnato ed accolto con sentenza del Tar 23 maggio 2008 n. 1069, appellata e non sospesa dal Consiglio di Stato che con ordinanza ( sez. IV, n. 3748/08) ha respinto l’istanza cautelare.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di censura:
Violazione dell’art. 33 l. n. 1034/1971;
Violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/01, dell’art. 31 l.r. n. 16/08 e degli artt. 1120 e 1127 c.c.i.. Eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 122/889 e dell’art. 10.5 NTA del PRG di Sarzana;
Violazione dell’art. 28.1 delle NTA del PRG di Sarzana.
La controinteressata, lamenta il ricorrente, non sarebbe affatto legittimata ad ottenere il permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di nuove unità abitative sul lastrico solare dell’edificio condominiale.
S’aggiunge che il nuovo tiolo edilizio impugnato sarebbe elusivo della sentenza del TAR, non sospesa in appello, che ha accolto il ricorso avverso il titolo in precedenza già rilasciato dal Comune nelle stessa vicenda per cui è causa.
Titolo edilizio che s’afferma essere illegittimo in mancanza d’effettiva disponibilità di aree da destinarsi a parcheggio pertinenzile delle nuove abitazioni, e senza che la competente Commissione edilizia integrata si sia pronunciata sul progetto.
Il Comune e la società contro interessata si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15.10.09 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
È impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore della società controinteressata avente ad oggetto la realizzazione di nuove unità abitative sul lastrico solare del condominio.
Il proprietario dell’abitazione sita all’ultimo piano dell’edificio lamenta in principalità l’assoluta carenza di legittimazione della società ad ottenere il titolo in assenza del consenso manifestato dal condominio.
Da cui le censure rubricate sotto l’egida della violazione degli artt. 1120 e 1127 c.c.
Il motivo è infondato.
Sono stati depositati in giudizio gli atti d’acquisto del diritto di proprietà della società sul lastrico solare dell’edificio, che i danti causa, in allora parte venditrice ed esecutrice dell’edificio, s’era riservata all’atto della stipula dei singoli contratti di compravendita con gli acquirenti delle singole unità abitative.
La clausola di riserva riprodotta nel regolamento condominiale espressamente comprendeva il diritto di sopraelevare in capo al titolare del diritto di proprietà del lastrico solare.
Dirimente è l’art. 1127 c.c. laddove, per un verso, rispetto al diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano fa "salvo che risulti altrimenti dal titolo" e, per l’altro, attribuisce la stessa facoltà al "proprietario esclusivo del lastrico solare".
In definitiva il diritto al sopralzo della società controinteressata si fonda sia sul titolo d’acquisto del ricorrente, proprietario dell’ultimo piano, che esclude – diversamente da quanto ordinariamente previsto dall’art. 1227 c.c. – la sussistenza di tale facoltà in suo favore e, inoltre, dalla titolarità esclusiva del lastrico solare in capo ad essa.
Del resto l’attributo esclusivo, letto in collegamento con l’art. 1126 c.c., riferito alla proprietà del lastrico solare non designa affatto la unititolarità del diritto bensì la proprietà non condominiale, vale a dire intende creare una contrapposizione con tutto ciò che è condominiale.
Proprietà esclusiva sta per non condominiale: ossia il lastrico solare di proprietà esclusiva non rientra nella disponibilità del condominio.
Ancora, e per quel che qui più rileva, il lastrico solare non è parte comune dell’edificio di cui all’art. 1117, comma 1 n. 1, c.c.
Nel caso che ne occupa pertanto nemmeno si ripropone la questione, diversamente risolta in dottrina, se il diritto di sopraelevazione sia ascrivibile al diritto di superficie o al diritto sulla colonna d’aria: la proprietà esclusiva del lastrico solare quale base d’appoggio fa dire che il diritto di sopraelevare null’altro è che la medesima facoltà che spetta al proprietario del suolo di edificare su di esso.
Sicché del tutto legittimamente il titolo edilizio è stato rilasciato alla società controinteressata.
Né migliore sorte meritano le altre censure.
La società ha documentato la disponibilità di aree da destinarsi a parcheggi pertinenziali, ex se sufficiente ai sensi della l. n. 122/89 a conseguire il tiolo edilizio.
L’edificio non è ricompreso in zona tutelata da alcun vincolo ambientale o paesaggistico sicché non è affatto richiesto il nulla osta ambientale né il parere della Commissione nella composizione prescritta per il rilascio del parere tecnico-specialistico di compatibilità ambientale.
Infine l’atto impugnato è autonomo rispetto a quello oggetto del precedente sindacato di legittimità.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, individuabili nella controvertibilità delle questioni dedotte in causa non ancora definite con sufficiente grado di certezza in giurisprudenza.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima,
respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 DIC. 2009