Relativamente alla possibilità di agire per l’ ingiusta detenzione con riferimento alla durata della custodia cautelare giova osserva che: poiché il sistema italiano non consente di ritenere con sufficiente grado di certezza l’esistenza di tale possibilità, la Corte ha deciso per la violazione anche con riferimento all’art. 5 § 5 Cedu (diritto a un indennizzo). Il ricorrente si era doluto del fatto che l’art. 314 comma 2 c.p.p. non copre il caso in cui la detenzione cautelare superi il termine massimo di durata della custodia né il caso in cui vi sia ritardo nella liberazione effettiva dopo una decisione favorevole dell’autorità giudiziaria. La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione italiana, secondo cui solo nelle due ipotesi previste dalla norma citata può farsi luogo a riparazione (proscioglimento oppure misura imposta al di fuori delle condizioni previste dagli art. 273 e 280 c.p.p.) e, sulla base di tale argomentazione, ha concluso che l’art. 314 non sarebbe applicabile al ricorrente; né sarebbe applicabile il disposto di cui al comma 4 della stessa disposizione (la durata della custodia non ha superato la pena inflitta). Inoltre eventuali altri rimedi segnalati dal Governo resistente (azioni di natura civilistica) non sono stati supportati da dati esperienziali circa la loro praticabilità).
Autorità: Corte europea dir. uomo
Data: 09 giugno 2005
Numero: n. 42644
Parti: P. C. Italia