Il presente giudizio è stato riassunto da C.G. a seguito di sentenza di incompetenza per valore emessa del Giudice di pace del 9.12.2005.
Di fronte al Giudice di pace l’odierna convenuta C.M.A. aveva chiesto: la condanna di C.G. in qualità di comproprietario al rimborso del 50% delle spese sostenute per l’installazione delle due canne fumarie presso l’appartamento sito in Gorla Minore via R. nonché del 50% delle fatture Enel e Gas prodotte in atti; la condanna di C.G. a contribuire per il 50% alle spese necessarie a rendere il locale bagno del predetto appartamento idoneo all’utilizzo da parte di un soggetto portatore di handicap.
C.G. costituendosi aveva chiesto il rigetto delle domande avanzate dall’attrice nonché la condanna della medesima alla demolizione delle opere realizzate in quanto non conformi alla vigente normativa edilizio sanitaria e comunque non autorizzate nè accettate da C.G., nonché, qualora non fosse possibile ripristinare l’immobile, la condanna di C.M.A. al risarcimento dei danni dovuti alla non commerciabilità/abitabilità dell’appartamento quantificati in 15.000,00 euro.
Nel presente giudizio C.G. reiterava le medesime conclusioni di cui sopra mentre C.M.A., costituitasi a seguito della riassunzione di fronte al Tribunale del giudizio da parte del fratello, premessa l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla domanda di accertamento di illegittimità delle opere di costruzione delle canne fumarie e del tavolato divisorio non riproponeva la domanda relativa al rimborso del 50% delle bollette mentre avanzava le due seguenti nuove domande: la condanna di C.G. a sottoscrivere l’istanza di proroga da presentare al Comune competente al fine di conformare i lavori eseguiti presso l’immobile in comproprietà alla normativa edilizosanitaria o, in subordine, condannarlo a pagare a favore dell’esponente il 50% delle spese necessarie ad installare il lucernaio a soffitto del vano sottostante alla falde del tetto; la condanna di C.G. a ricollocare la porta di ingresso del predetto immobile nella posizione originaria sostenendone i relativi costi e risarcire la signora Colombo dei danni dovuti alla incommerciabilità del bene per euro 25.000,00.
Deve in primo luogo affermarsi l’ammissibilità delle domande da ultimo avanzate da C.M.A. considerato che "l’atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo esso, in tal caso, come atto introduttivo di un giudizio "ex novo" e che se tale facoltà è concessa all’attore, a maggior ragione essa può essere esercitata dal convenuto, alla stregua del principio della parità di diritti che deve essere riconosciuta alle parti (Cass. 821/2006).
L’eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta in riassunzione in ordine alla domanda di accertamento di illegittimità delle opere di costruzione delle canne fumarie e del tavolato divisorio deve essere rigettata, sussistendo la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 9 c.p.c.
Nel merito il giudizio ha ad oggetto i lavori eseguiti da C.M.A. nell’immobile sito in Gorla Minore via R. costituito da un monolocale oltre ingresso e bagno in comproprietà per il 50% di C.G. e la moglie, e per l’altro 50% di C.M.A. e i suoi figli C.C. e C.M..
Per quanto pacificamente riconosciuto dalle parti nel febbraio 2004 si sviluppava presso il predetto immobile un incendio e a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco che accertavano la non conformità degli impianti alle vigenti disposizioni di legge veniva sospesa l’erogazione di gas.
Dagli atti di causa risulta inoltre: che in un primo momento C.G. provvedeva ad installare presso l’appartamento un boiler e una stufa elettrici; che successivamente la signora Colombo faceva realizzare presso l’immobile due canne fumarie ed un tavolato divisorio tra la zona cottura/soggiorno e la zona camera da letto; che, su indicazione del Comune di Gorla del 24.07.2006 (doc. 12 parte attrice) la signora C.M.A. faceva eseguire un lucernaio nel solaio di copertura al fine di ottenere il permesso in sanatoria per le opere realizzate; che il Comune di Gorla concedeva permesso in sanatoria in data 1.03.2007 attestando la conformità degli interventi realizzati alla normativa urbanistica e al regolamento di igiene.
Ciò posto la domanda avanzata da C.M.A. di condanna di C.G. a rimborsarle la metà di quanto speso per le opere eseguite presso l’immobile non può trovare accoglimento.
A tale proposito occorre osservare come l’articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l’onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori (Cass. 10738/2001).
Nel caso di specie C.M.A., sulla quale incombeva il relativo onere, non forniva prova adeguata nè di avere informato C.G. prima di eseguire i lavori effettuati presso l’immobile – realizzazione di due canne fumarie ed un tavolato divisorio tra la zona cottura/soggiorno e la zona camera da letto nè dell’inerzia di quest’ultimo.
Nel corso dell’istruttoria svolta, infatti, non trovava conferma la circostanza dedotta in comparsa di costituzione secondo la quale "la signora C.M.A. … informava il fratello C.G. che per riattivare la fornitura di gas metano necessitava costruire due canne fumarie ed un tavolato divisorio tra la zona cucina ed il locale soggiorno – cucina …" e che a fronte del fax inviato da C.M.A. contenente il preventivo della Idrocalor Dal Barco G. s.n.c. ove venivano indicati i lavori necessari ed i relativi costi il signor C.G. "rispondeva alla sorella di iniziare i lavori con promessa di corrispondere la propria quota al termine degli stessi"; parimenti non trovava riscontro la circostanza, per altro diversa, dedotta in memoria ex articolo 184 c.p.c., secondo la quale sarebbe stato il signor C.G. in occasione della riunione del 19.02.2004 ad informare i presenti "che per mettere a norma l’impianto a gas dell’appartamento de quo per legge era necessario costruire due canne fumarie ed un tavolato divisorio…" incaricando la sorella di fare eseguire tali opera, salvo poi rifiutarsi di corrispondere la metà degli esborsi sostenuti dalla signora C.M.A..
A tale proposito deve confermarsi l’incapacità a testimoniare di C.C. e di C.M. in quanto i medesimi, comproprietari dell’immobile per quanto riferito dalla stessa C.M.A. avrebbero potuto, pur non essendo litisconsorti necessari, essere chiamati da quest’ultima in linea alternativa o solidale, quali soggetti passivi della stessa pretesa fatta valere contro C.G..
Parimenti non trovava conferma la circostanza relativa all’inerzia di C.G. considerato che, secondo quanto riferito dalla testimone C.A., lo stesso si informava di quali opere fossero necessarie per la messa a norma degli impianti salvo proporre una diversa soluzione rispetto a quella adottata dalla signora C.M.A., come riconosciuto dalla stessa che espressamente dichiarava in comparsa: "… la pretesa del sig. C.G. di sostituire l’impianto a gas di rete con apparecchiature elettriche veniva rifiutata dalla sorella anche perché i lavori per la riattivazione del servizio gas metano erano in corso".
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che mancando i presupposti di cui all’articolo 1110 c.c. C.M.A. non possa richiedere il rimborso della metà degli esborsi sostenuti nè per la realizzazione delle opere nè per la sanatoria delle stesse.
Non può, comunque, trovare accoglimento la domanda avanzata dall’attore in riassunzione al fine di ottenere la demolizione delle opere realizzate da C.M.A..
Deve infatti rilevarsi che, come riferito dal consulente tecnico di ufficio, tali opere sono state realizzate al fine di ottemperare alle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare "si sono rese indispensabili per la messa a norma dell’impianto a gas che prevede la necessaria separazione degli apparecchi a fiamma libera con gli spazi destinati a soggiorno/camera. Ne è conseguito la necessaria realizzazione di tavolato divisorio e l’apertura di nuova finestra a soddisfacimento dei requisiti aereo illuminanti"
Nel corso del giudizio, inoltre C.M.A. depositava il permesso in sanatoria ottenuto dal Comune di Gorla in data 1.03.2007 attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa urbanistica e al regolamento di igiene.
Ciò posto accertata la necessità e legittimità delle opere realizzate da C.M.A. per la conservazione del bene comune non può esserne ordinata la demolizione, rilevando la mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo 1110 c.c. esclusivamente sotto il profilo della ripartizione delle spese con conseguente esclusione del diritto al rimborso.
Con riferimento alle altre domande avanzate dall’attrice/convenuta in riassunzione si osserva: non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna del fratello C.G. a contribuire per il 50% alle spese necessarie a rendere il locale bagno del predetto appartamento idoneo all’utilizzo da parte di persona disabile non essendo configurabile per legge un obbligo in tal senso in capo all’odierno attore;
la domanda volta ad ottenere la condanna di C.G. a pagare il 50% del costo delle opere indicate dal c.t.u. per la messa a norma dell’appartamento in comproprietà quantificate dal medesimo in euro 5.500,00 circa deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni;
deve essere rigettata , infine, la domanda avanzata da C.M.A. di condanna di C.G. a ricollocare la porta di ingresso del predetto immobile nella posizione originaria sostenendone i relativi costi e risarcire la signora C.M.A. dei danni dovuti alla incommerciabilità del bene in conseguenza della realizzazione di tale porta per euro 25.000,00.
Nel corso dell’istruttoria infatti non trovava conferma la dedotta esecuzione di tale manufatto da parte del C.G. riferita esclusivamente de relato dal testimone M.W..
Considerata la reciproca parziale soccombenza e l’utilità delle opere realizzate come sopra accertata si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite e porre le spese relative alla disposta c.t.u. nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa:
dichiara la propria competenza in ordine alle domande avanzate nel presente giudizio;
rigetta la domanda avanzata da C.M.A. nei confronti di C.G. relativa al rimborso della metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione delle opere nell’appartamento sito in Gorla Minore via R. e per la sanatoria delle stesse.
rigetta la domanda avanzata da C.G. al fine di ottenere la demolizione delle opere realizzate da C.M.A.;
rigetta le ulteriori domande avanzate da C.M.A.;
dispone l’integrale compensazione delle spese di lite;
pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese relative alla disposta consulenza tecnica di ufficio.
Busto Arsizio 24.11.2009
Il Giudice
Michela Guantario