Considerato che il ricorso, nei termini di seguito indicati, è manifestamente fondato e, pertanto, va definito con sentenza in forma semplificata (art. 60 cod. proc. amm.);
che sul punto sono state sentite le parti, anche con riferimento all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria;
che occorre fare riferimento ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale (cfr., per tutte, la sentenza n. 2579/2010 in data 6 ottobre 2010);
che, in particolare, nella decisione cui si è fatto riferimento si è affermato che "il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore" deve, comunque, "essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative";
che nel caso in esame le ore di sostegno assegnate al minore non costituiscono il risultato di un’adeguata istruttoria incentrata sulla documentazione attestante l’handicap del minore e le sue effettive esigenze educative, come emerge, tra l’altro, dal fatto che l’Amministrazione si è discostata dalla valutazione espressa nel precedente anno scolastico solo in ragione di esigenze "finanziarie";
che le spese di giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e annulla gli atti impugnati;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GEN. 2011.